Giurisprudenza e Prassi

IMPUTAZIONE PAGAMENTI DELLA PA, INTERESSI MORATORI E RAPPRESENTANZA DEL MANDATARIO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

TRIBUNALE DI NAPOLI SENTENZA 2026

In tema di contratti di servizi professionali con la Pubblica Amministrazione, il pagamento parziale della pretesa creditoria operato nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non estingue il debito se non copre integralmente capitale e interessi. In forza del criterio legale di imputazione di cui all'art. 1194 c.c., il versamento va riferito prioritariamente agli interessi moratori (nella specie calcolati ex D.Lgs. n. 231/2002) e non al debito capitale, salvo diverso consenso del creditore.

"[...] Cass. civ. 24594/25 che, sia pure rispetto all’ATI, afferma l’analogo principio (generale) per cui “…al mandatario di un'associazione temporanea d'impresa è riconosciuta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto…”

[...]

La Suprema Corte ha in generale precisato come “l'art. 1194 c.c. contenga un criterio legale di imputazione, in forza del quale il debitore, senza il consenso del creditore, non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese. Tale fatto, del resto, non deve essere specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato effetto giuridico e si risolve in una conseguenza automatica di ogni pagamento” (v. Cass. n. 13567/2024)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)