Giurisprudenza e Prassi

IRRILEVANZA DELL'AVVISO BONARIO E PROROGA LEGALE DELLE CERTIFICAZIONI CE NEI DISPOSITIVI MEDICI (94.6)

TAR VENETO Sentenza 2025

In materia di requisiti di ordine generale, la semplice comunicazione di irregolarità (avviso bonario) non è rilevante ai fini dell'esclusione ex art. 94 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, non costituendo atto impositivo definitivo né violazione grave accertata. Inoltre, la produzione postuma di documenti che attestano la vigenza di una certificazione CE soggetta a proroga normativa comunitaria costituisce una mera integrazione probatoria legittima e doverosa per la Stazione Appaltante, in ossequio al principio del risultato.

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