VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA: PREVALE L'EFFETTIVA IDONEITÀ FUNZIONALE DEL PRODOTTO OFFERTO (100)
È illegittimo il provvedimento di esclusione basato su una lettura travisata e formalistica del requisito di capacità tecnica che non consideri la finalità della disposizione, volta ad accertare il possesso dell’expertise in capo al concorrente. In presenza di clausole ambigue o di dubbio significato, deve applicarsi il principio del favor partecipationis, privilegiando l’interpretazione che favorisca l’ammissione alla gara, specialmente quando l'offerta del concorrente sia risultata la migliore.
"[...] si può concludere che il provvedimento di esclusione è frutto di una lettura travisata ed eccessivamente formalistica [...] del disciplinare di gara, che non considera la ratio della predetta disposizione, volta ad accertare il possesso dell’expertise in capo al concorrente, il quale, nella circostanza, ha offerto a [...] la medesima piattaforma esibita nei contratti [...] e [...], valutata da [...] come pienamente rispondente alle proprie esigenze tecnico-funzionali.
Peraltro, giova rammentare che:
- in materia di requisiti di accesso ai pubblici incanti, in assenza di una puntuale comminatoria di esclusione o, in questo caso, di una espressa linea di demarcazione del requisito, si impone l’applicazione del generale principio del favor partecipationis, secondo cui “In presenza di clausole ambigue o di dubbio significato della lex specialis delle procedure di evidenza pubblica, in ossequio al principio del favor partecipationis - che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all'individuazione dell'offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l'Amministrazione appaltante - deve privilegiarsi l'interpretazione che favorisca l'ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli” (da Consiglio di Stato, 2.1.2026, n.13; cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 3.10.2025, n.7729);
- nella circostanza in esame, l’ammissione della ricorrente al prosieguo del procedimento, fatte salve le ulteriori incombenze procedimentali (es. verifiche di rito) risulta maggiormente rispondente al principio del risultato, codificato all’art.1 del d.lgs.n.36/2023, in quanto, come detto, l’offerta della ricorrente è risultata la migliore, secondo la valutazione della Commissione giudicatrice. Il principio del risultato, del resto, rappresenta, ai sensi del co.4 di detto articolo, “criterio prioritario.. per l’individuazione della regola del caso concreto”.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

