Giurisprudenza e Prassi

DOTAZIONI MINIME STRUMENTALI: SE CONFIGURATE COME IMPEGNO DA ASSOLVERE ALL'AVVIO DELL'APPALTO, SONO UN REQUISITO DI ESECUZIONE E NON UN ELEMENTO COSTITUTIVO DELL'OFFERTA TECNICA (108)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In sede di gara d'appalto, la mancata indicazione analitica in offerta tecnica delle dotazioni minime del parco macchinari non determina l'esclusione del concorrente qualora tali prescrizioni abbiano natura di requisiti di esecuzione e non di ammissione. Il rispetto di tali standard costituisce un obbligo di risultato presidiato dalle sanzioni contrattuali in fase esecutiva.

"Il rispetto della dotazione minima è dunque configurato quale obbligo di risultato in fase esecutiva, assistito da meccanismi di verifica, controllo e sanzione nel corso del contratto; non è, invece, previsto alcun meccanismo di verifica formale in sede di ammissione, né una sanzione espulsiva automatica correlata alla mancata analitica riproduzione in offerta dell’elenco minimale.

[...]

Per l’esame della questione va rammentato il principio di diritto sopra enunciato, in ordine al potere del G.A. sull’attività valutativa della Stazione appaltante in tema di valutazione dell’offerta tecnica, in quanto nonostante il giudice abbia accesso pieno e totale al processo valutativo della Stazione appaltante, resta ineludibile l’esigenza di rispetto del principio di separazione dei poteri.

Secondo l’indirizzo prevalente espresso dalla giurisprudenza, qualora in sede di riedizione della valutazione tecnica e di applicazione del criterio prescelto dalla P.A., il giudice approdi ad un esito valutativo diverso da quello raggiunto dalla Stazione appaltante, ma pur sempre rientrante nel ventaglio delle soluzioni opinabili cui il criterio può condurre, deve essere data prevalenza alla valutazione amministrativa (Cons. Stato, n. 3162 del 2026 citata)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)