Giurisprudenza e Prassi

APPALTO DI SERVIZI PER L'INFANZIA E RAPPORTO EDUCATORE/BAMBINO: INDEROGABILITÀ DEI MINIMI NORMATIVI E LIMITI AL SOCCORSO ISTRUTTORIO (101)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Nelle gare d'appalto per servizi all'infanzia, l'offerta tecnica che preveda un rapporto educatore/bambino inferiore ai minimi prescritti dalla normativa provinciale e dal capitolato speciale deve essere esclusa, restando irrilevante la clausola di stile con cui il concorrente dichiari il generale impegno al rispetto della legge. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per emendare una siffatta carenza, in quanto l'integrazione di un requisito minimo di partecipazione mancante nell'offerta tecnica comporterebbe un'inammissibile manipolazione della stessa in violazione della par condicio.

Citazione: "non già un semplice «chiariment[o]» sarebbe qui occorso da parte dell’Associazione, bensì una vera e propria (inammissibile) modifica dell’univoco contenuto dell’offerta [...] a fronte della chiara e concreta organizzazione e conformazione dei gruppi di bambini nei termini suindicati rappresenta una (generica) dichiarazione d’intenti, di per sé contraddetta da quanto concretamente offerto dall’interessata."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)