IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA NON TROVA APPLICAZIONE RISPETTO AI REQUISITI TECNICI MINIMI OBBLIGATORI QUALIFICATI COME "STRUTTURALI" DALLA LEGGE DI GARA (79)
"Il principio di equivalenza non è applicabile ai requisiti minimi previsti a pena di esclusione che identificano le caratteristiche essenziali e indefettibili delle forniture richieste dall'Amministrazione, configurando la difformità del bene rispetto a quanto descritto dalla lex specialis un'ipotesi di aliud pro alio non rimediabile. Tale principio può estendersi ai requisiti minimi solo laddove sussista un approccio 'funzionale', ovvero qualora dalla legge di gara emerga che determinate caratteristiche siano richieste per assicurare il perseguimento di specifiche finalità, consentendo la prova che queste ultime siano soddisfatte da prodotti differenti. È pertanto illegittima la clausola che prescriva requisiti minimi non presenti sul mercato, alterando il gioco della concorrenza e impedendo la presentazione di un'offerta completa e consapevole."
Cita: "...per consolidato orientamento giurisprudenziale, tale principio non è applicabile ai requisiti minimi previsti a pena di esclusione, in quanto si andrebbe in tal modo a modificare l'oggetto stesso della procedura di gara (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 65)"; "...il concorrente che voglia presentare un prodotto o servizio equivalente a quello richiesto incontra comunque il limite della difformità del bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis, configurante un'ipotesi di aliud pro alio non rimediabile (cfr. Cons. Stato, V, nn. 9693/2022 e 5260/2019)"; "...l’assenza sul mercato di operatori in grado di presentare un middleware esperto di ematologia rispondente ai requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico [...] costituisca una circostanza da porre a fondamento della presente decisione".
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