Giurisprudenza e Prassi

L'EQUIVALENZA FUNZIONALE DEI PRODOTTI OFFERTI RISPETTO AI REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DEVE ESSERE INDICATA E DOCUMENTATA DALL'OE IN SEDE DI GARA (II.5)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In una procedura di evidenza pubblica, le caratteristiche tecniche minime prescritte dal capitolato costituiscono un limite insuperabile per la Stazione Appaltante in forza del principio di autovincolo. La difformità dell'offerta rispetto a tali requisiti minimi configura un'ipotesi di "aliud pro alio" che impone l'esclusione del concorrente, specialmente qualora la caratteristica mancante (nella specie, la movimentazione indipendente di una sezione del letto ospedaliero) possieda un'autonoma rilevanza funzionale e terapeutica. Sebbene il principio di equivalenza sia estensibile ai requisiti minimi, l'offerente è gravato dall'onere di indicare e dimostrare tale equivalenza già in sede di gara, non essendo ammessa un'integrazione postuma che violerebbe il divieto di modifica dell'offerta e il principio di par condicio tra i concorrenti.

"[...] vige, in linea generale, il principio secondo cui è a carico dell’offerente l’onere di indicare in sede di procedura concorsuale l’equivalenza funzionale dei prodotti e servizi proposti, non potendo integrare ex post e tantomeno in sede giudiziale la propria offerta, fatto salvo il potere della stessa Amministrazione procedente di effettuare una simile valutazione.

[...]

Osserva ancora il Collegio in linea generale che tale principio, in connessione con il rilievo di buon senso per cui la verifica del rispetto delle caratteristiche tecniche minime richieste dalla lex specialis, costituisce l’esito di un vaglio strettamente documentale, condotto dalla Commissione anche implicitamente (cfr. Consiglio di Stato, sezione III, 9 giugno 2022, n. 4721) sulla base del proprio apprezzamento, da considerare di per sé astrattamente insuscettibile di revisione nella sede giurisdizionale in mancanza di chiari rilievi di illogicità ed incongruità manifesta, secondo i comuni principi in materia, porta a concludere che ciò che conta è che dall’offerta tecnica complessivamente considerata emerga il rispetto delle previsioni in questione secondo un non irragionevole apprezzamento, dovendo escludersi a tal riguardo che possa avere un’incidenza determinante la sedes da cui ciò si trae nell’ambito dell’offerta tecnica.

Nell’economia complessiva delle questioni trattate in giudizio, non deve essere trascurato che il principio di equivalenza è stato introdotto nel sistema dal legislatore europeo (ex articolo 42, par. 6, della direttiva 2014/24/UE) al chiaro fine di evitare che le “specifiche tecniche” fossero utilizzate dalle stazioni appaltanti in modo restrittivo della concorrenza, richiedendo caratteristiche tecniche dei prodotti o servizi, se non addirittura riconducibili solo a specifici produttori o processi di produzione, idonee a limitare fortemente la platea degli operatori economici in possesso delle capacità tecniche che consentissero loro di partecipare alla procedura di affidamento.

Ne consegue la distinzione operata dalla giurisprudenza tra le “specifiche tecniche”, rispetto alle quali il principio di equivalenza è sempre applicabile, e i “requisiti minimi obbligatori”, che possono essere richiesti a pena di esclusione in quanto esprimono la definizione a priori dei bisogni dell’Amministrazione, e quindi hanno l’effetto di perimetrare a monte i tipi di prestazioni che sono state considerate idonee a soddisfare tali bisogni."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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