IL DIRITTO ALLA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI E' DISCIPLINATO DALLA NORMATIVA VIGENTE AL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO D'APPALTO
In materia di appalti di lavori pubblici, la disciplina di cui all'art. 33 della Legge n. 41/1986, recepita nella Regione Siciliana con l'art. 6 della L.R. n. 30/1990, non è applicabile ai contratti stipulati in data antecedente alla sua entrata in vigore. Ne consegue che, per i rapporti negoziali sorti nel vigore della L.R. n. 22/1964, sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi qualora il costo complessivo dell'opera sia aumentato in misura superiore al 5 per cento, restando irrilevante l'eventuale mancato avveramento di condizioni di finanziamento esterno apposte dall'Ente in sede di riconoscimento del quantum.
"Come condivisibilmente evidenziato da parte ricorrente, non è applicabile alla fattispecie in esame l’articolo 33 della legge 41/86 che escludeva il diritto alla revisione dei prezzi sull’importo oggetto di anticipazione e nel primo anno per i lavori e sull’importo dell’alea contrattuale.
Il richiamato art. 33, invero, è stato recepito dalla Regione Siciliana con l’art. 6 della legge n. 30 del 7 agosto 1990 al quale, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa non può riconoscersi natura retroattiva (C.G.A. 21 febbraio 2000, n. 68; T.A.R. Catania, sez. I, 1° luglio 2003, n. 1084).
Nel caso in esame, il contratto d’appalto è stato sottoscritto il 10 maggio 1989 e, dunque, ai lavori in argomento deve applicarsi, in ordine alla revisione dei prezzi, la previgente disciplina, ovvero, nella specie, quella di cui alla Legge regionale n. 22/1964 che all’art. 1 (come modificato dall’art. 24 della legge regionale n. 35 del 10 agosto 1978) prevede: “La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici istituiti dalla Regione provvedono ad effettuare la revisione dei prezzi dei lavori di propria competenza, appaltati o dati in concessione, in base alle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, del costo della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli, sempre che il costo complessivo dell’opera sia aumentato o diminuito in misura superiore al 5 per cento. Le variazioni di cui sopra sono quelle intervenute successivamente alla presentazione dell’offerta in caso di gara, alla data di presentazione del progetto-offerta in caso di appalto-concorso, alla data dell’offerta in caso di trattativa privata”."
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