INAMMISSIBILE PARERE CONTABILE SU REVISIONE PREZZI IN FASE ESECUTIVA
Secondo un costante orientamento del giudice contabile, infatti, la richiesta di un parere, ai sensi dell’art. 7 della legge 131 del 2003, non può concernere fatti gestionali specifici, che implichino valutazioni sui comportamenti amministrativi o che attengano a casi concreti o ad atti gestionali già adottati da parte dell’ente locale o, ancora, che vengano a determinare l’avallo preventivo o successivo della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali (Sezione delle autonomie nn. 17/SEZAUT/2020/QMIG, 24/SEZAUT/2019/QMIG, 3/SEZAUT/2014/QMIG, 5/AUT/2006; Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/CONTR/10). Anche a prescindere dal coinvolgimento della Sezione in una fattispecie astrattamente suscettibile di produrre danno erariale, infatti, detti quesiti non sollecitano tanto l’enunciazione di un principio di contabilità pubblica, quanto, invece, l’indicazione della concreta sequenza degli atti da adottare nell’ambito di uno specifico rapporto contrattuale già in essere; e ciò anche in relazione ad istituti – quali il conguaglio, la compensazione e la rettifica delle partite economiche – la cui operatività non può che dipendere dal singolo regolamento negoziale e dalle posizioni sostanziali delle parti in relazione ad esso. Inoltre, afferendo a clausole di aggiornamento dei prezzi di un rapporto di durata già in essere da lungo tempo, la richiesta di parere, in ogni caso, perde intrinsecamente di capacità orientativa pro futuro delle scelte dell’Amministrazione, ridondando inevitabilmente in una qualificazione ex post delle scelte gestionali già comunque compiute in autonomia, almeno pro parte, dal Comune medesimo. In materia, va richiamato anche il precedente con il quale questa Corte, in sede consultiva, dichiarò inammissibile la richiesta di un Comune in ordine alle modalità di applicazione dell’adeguamento dei prezzi ad un contratto di durata, sul rilievo che la questione “coinvolge la fase di esecuzione dei contratti” (Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, del. n. 4/2009/PAR); ciò ancorché tale pronuncia muovesse da una nozione ristretta di contabilità pubblica delineata dalla del. n. 5/AUT/2006 della Sezione delle autonomie, poi superata dalla nozione dinamica accolta dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la del. n. 54/CONTR/10 e dalla giurisprudenza richiamata al § 1.1.
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