Giurisprudenza e Prassi

LA CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI DEVE ESSERE INTERPRETATA SECONDO BUONA FEDE E IN FUNZIONE DELLA SALVAGUARDIA DELL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE (106)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, è illegittimo il provvedimento con cui la Stazione Appaltante nega la revisione dei prezzi subordinandola al superamento di una soglia minima di variazione (nella specie il 10%) non prevista dal regolamento contrattuale, non potendosi applicare analogicamente discipline speciali dettate per gli accordi-quadro. Ai fini della dimostrazione degli aumenti dei costi, l'Amministrazione non può pretendere il rispetto rigoroso di clausole del capitolato che richiedano parametri ufficiali oggettivamente indisponibili o non tempestivamente aggiornati, gravando in tal caso sull'Amministrazione l'obbligo di valutare la documentazione alternativa seria e attendibile prodotta dall'operatore economico.

"In presenza di una siffatta previsione pattizia, l’Amministrazione era tenuta a dare applicazione alla clausola di revisione secondo i criteri ivi stabiliti, non potendo introdurre, in via interpretativa o applicativa, ulteriori condizioni non previste né dalla lex specialis né dal contratto" (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3351/2026); "l’art. 30 del Capitolato... non possa essere interpretato in modo rigidamente formalistico, precludendo la revisione dei prezzi in presenza di un accertato aumento dei costi della manodopera, ove le tabelle non siano state tempestivamente adottate per cause non imputabili all'appaltatore".

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)