Giurisprudenza e Prassi

LA REVISIONE DEI PREZZI È FINALIZZATA ALLA TUTELA DELL’EQUILIBRIO NEGOZIALE E PRESUPPONE NECESSARIAMENTE L’ATTUALE VIGENZA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE (106)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, la revisione dei prezzi non costituisce un diritto a un conguaglio retroattivo, ma uno strumento volto ad adeguare il corrispettivo delle prestazioni ancora da eseguire. La facoltà di attivare tale procedimento presuppone l’attuale vigenza del contratto, poiché solo durante la sua esecuzione l’adeguamento del prezzo può esplicare la sua funzione di salvaguardia dell’equilibrio negoziale per il futuro. Ne consegue che l'istanza proposta dopo la scadenza del termine finale del rapporto contrattuale è tardiva.

"Nel caso di specie, invece, trova applicazione l’art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016, che espressamente circoscrive la possibilità di disporre modifiche (ipotesi cui va ricondotta anche la fattispecie in esame) ai “contratti di appalto in corso di validità”, ossia non ancora giunti a scadenza (come invece occorso nel caso di specie, nel quale il rapporto contrattuale era cessato in data 16 giugno 2023 e l’istanza proposta solo il successivo 17 novembre 2023).

La tesi dell’appellante, che sostiene la tempestività della propria istanza in ragione del fatto che “il periodo per il quale si chiedeva l’adeguamento facesse riferimento alle annualità precedenti all’estinzione del rapporto” non può trovare accoglimento, in quanto impropriamente confonde il termine di prescrizione di un diritto di credito (oggetto disciplinato dall’art. 2948 Cod. civ.) con il diverso termine di decadenza riconosciuto dalla legge (nella specie, dall’art. 106 d.lgs. n. 50 del 2016) per chiedere l’attivazione di un procedimento amministrativo (quello di revisione dei prezzi) volto ad appurare la sussistenza o meno dei presupposti fattuali e giuridici di tale istituto.

Come correttamente eccepisce l’amministrazione appellata, la revisione non è un conguaglio retroattivo su prestazioni già rese, fatturate e liquidate (per le quali varrebbe in ipotesi il termine prescrizionale di cui sopra), ma uno strumento per adeguare il corrispettivo delle prestazioni ancora da eseguire.

La facoltà di attivare tale procedimento presuppone dunque (anche logicamente) l’attuale vigenza del contratto, poiché solo durante la sua esecuzione l’adeguamento del prezzo può esplicare la sua funzione di salvaguardia dell’equilibrio negoziale per il futuro."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)