ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA DI PREZZI RITENUTI NON PIÙ REMUNERATIVI: RESTA SOGGETTA AI LIMITI E ALLE PROCEDURE DELLA REVISIONE PREZZI CONVENZIONALE (106)
In tema di appalti pubblici, è legittimo il diniego dell'Amministrazione alla richiesta di revisione prezzi motivata dal rinnovo del CCNL qualora il contratto preveda un periodo minimo di invarianza del corrispettivo (nella specie 12 mesi) non ancora decorso, restando irrilevante l'invocazione della disciplina delle varianti per circostanze impreviste.
"La giurisprudenza amministrativa ha precisato che la norma in esame persegue una finalità regolatrice dei poteri della committenza pubblica, del tutto distinta dalla finalità di riequilibrio contrattuale che connota l’istituto della revisione dei prezzi. A quest’ultimo riguardo si è altresì precisato che esula dall’ambito applicativo dell’art. 106, comma 2 (e comma 1, lett. c, cit.) l’iniziativa dell’appaltatore volta ad ottenere la modifica dei prezzi contrattuali reputati non più remunerativi (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21/10/2025 n. 8162; id. 6/10/2025 n. 7779; id. 18/11/2024 n. 9212; TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 1/6/2026 n. 2788; id. 29/5/2026 n. 2701; id. 28/05/2026 n. 2682; TAR Lazio, Roma, Sez. III-Ter, 11/11/2025 n. 19997; id. 3/7/2025 n. 13114 e giurisprudenza ivi richiamata)."
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