BASE D'ASTA CHE SI RIVELA INCONGRUA A FRONTE DEI RIBASSI OFFERTI: SUSSISTE IL POTERE DELLA P.A. DI REVOCARE GLI ATTI DI GARA (14)
In base all’art. 21-quinquies della citata L. n. 241/1990 è consentito all'amministrazione di ritornare sulle proprie decisioni con atti di autotutela, esercitando un potere, di natura discrezionale, che è stato sempre ritenuto come generale e immanente nell'attribuzione della cura del pubblico interesse del caso concreto e che consente di annullare, modificare e revocare gli atti precedentemente adottati.
Anche in relazione ai procedimenti a evidenza pubblica, l'amministrazione conserva la potestà discrezionale di ritirare in autotutela il bando, i singoli atti della gara e lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, laddove riscontri la presenza di illegittimità, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della procedura (Cons. Stato, Sez. V, 14/7/2022, n. 5991; Sez. III, 4/12/2024, n. 9701).
Orbene, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, l’utilizzo di tale potestà non sfugge al sindacato del giudice amministrativo, che può esercitarlo entro i consueti limiti posti a presidio dell’attività discrezionale (sulla natura discrezionale dei provvedimenti di ritiro, si veda, ex plurimis, Cons Stato, Sez. IV, 23/2/2012, n. 984), i quali gli consentono di apprezzare l’assenza di logicità o di proporzionalità, o, ancora, la carenza di presupposti o il travisamento dei fatti o, infine, il difetto di motivazione (Cons. Stato, Sez. V, 16/5/2024, n. 4349).
Al di fuori delle ristrettissime ipotesi, che qui non ricorrono, di giurisdizione estesa al merito (art. 134 c.p.a.), ciò che al giudice non è permesso – salvo sconfinare nel merito dell’azione amministrativa - è dare una diversa valutazione delle ragioni di interesse pubblico sottese all’atto, le quali, ove effettivamente addotte e ove plausibili e non affette da macroscopici vizi logici, si sottraggono al controllo giurisdizionale.
E invero, contrariamente a quanto dall’appellante lamentato, le ragioni addotte a sostegno del disposto ritiro degli atti di gara risultano congrue, non illogiche e idonee a sostenere la scelta compiuta.
Il Collegio ritiene corretto e non illogico desumere l’erronea determinazione della base d’asta, circostanza di per sé sufficiente a giustificare la decisione di ripetere la gara, dal fatto che su quattro offerte presentate, due presentassero ribassi superiori al 56 per cento e una un ribasso maggiore del 47 per cento.
L’individuazione dell’importo da porre a base d’asta, da parte della stazione appaltante, è la risultante di una valutazione, di natura tecnico discrezionale, da compiere in relazione all’oggetto del contratto da affidare (Cons. Stato, Sez. V, 27/11/2020, n. 7465).
Il relativo potere, include, per principio generale, quello di riesaminare la decisione precedentemente assunta, allorché emergano elementi tali da legittimare il sospetto che la base d’asta sia stata frutto di una erronea valutazione estimativa.
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