Giurisprudenza e Prassi

SOPRAVVENUTA NORMATIVA COMUNITARIA E REVOCA DELLA GARA PRIMA DELL'AGGIUDICAZIONE: L'INDENNIZZO AL 1° CLASSIFICATO NON E' DOVUTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

È legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto motivato dalla necessità di revisionare il progetto tecnico a seguito di una sopravvenienza normativa europea che incida sulle modalità di utilizzo dei beni da acquistare, qualora l'aggiudicazione non sia ancora intervenuta. In tale ipotesi, l'affidamento dell'operatore economico posizionato al primo posto in graduatoria è da considerarsi "instabile e interinale", non configurando una posizione giuridica meritevole di tutela indennitaria.

"Non essendo configurabile una situazione di legittimo affidamento in capo al soggetto interessato, non è richiesto in siffatte ipotesi un particolare raffronto tra l'interesse pubblico ritenuto preminente e quello privato recessivo e sacrificato" (Cons. Stato, sez. V, 7 febbraio 2022, n. 833). L'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies L. 241/1990 è dovuto "esclusivamente ai soggetti ai quali l'opzione revocatoria finisca per sottrarre... un'utilità ovvero un bene della vita già acquisito al patrimonio", condizione che non ricorre per gli operatori che abbiano solo formulato un'offerta in sede di gara.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)