Giurisprudenza e Prassi
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO PER INTERVENUTA RINUNCIA AGLI ATTI DEL RICORRENTE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA Decreto
2024
In presenza di un atto di rinuncia regolarmente notificato e depositato dalla parte ricorrente, il giudice amministrativo deve dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35 e 84 c.p.a., provvedendo alla compensazione delle spese ove sussistano giusti motivi e disponendo la revoca dei provvedimenti di fissazione dell'udienza.
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