Giurisprudenza e Prassi
Estinzione del giudizio per rinuncia accettata in udienza pubblica
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2024
Ai sensi dell'art. 35, comma 2, n. 3, del c.p.a., il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso e tale rinunzia viene accettata dalle parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio, anche qualora l'accettazione avvenga verbalmente nel corso dell'udienza pubblica in assenza di notifica dell'atto di rinuncia.
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