Giurisprudenza e Prassi
Estinzione del giudizio per rinunzia al ricorso in materia appalti
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2024
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84, comma 3, e 85, comma 9, c.p.a., il giudizio amministrativo deve essere dichiarato estinto qualora la parte ricorrente depositi atto di rinunzia notificato all'Amministrazione e alla controinteressata, laddove queste ultime non vi si oppongano; in tale ipotesi, le spese di lite possono essere compensate qualora l'attività difensiva svolta dalle resistenti sia stata limitata.
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