Giurisprudenza e Prassi

PRESA ATTO DELLA RINUNCIA CAUTELARE E FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI MERITO

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA Ordinanza 2024

Qualora in sede di camera di consiglio il ricorrente rinunci formalmente all'istanza di sospensione degli atti impugnati, il Tribunale Amministrativo Regionale deve prendere atto di tale rinuncia, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare e la fissazione dell'udienza pubblica per la decisione definitiva del merito.

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