Giurisprudenza e Prassi
PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E ACCESSO AGLI ATTI (36.1)
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA Ordinanza
2026
Nel giudizio amministrativo in materia di appalti, qualora la parte ricorrente dichiari di rinunciare all'istanza cautelare durante la camera di consiglio, il Tribunale deve limitarsi a prendere atto di tale volontà processuale, rinviando al merito la decisione sulle spese e sull'accertamento del diritto di accesso agli atti di gara ex art. 36 del D.Lgs. 36/2023.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

