Giurisprudenza e Prassi

PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E COMPENSAZIONE DELLE SPESE

TAR LOMBARDIA - BRESCIA Ordinanza 2025

In sede di giudizio amministrativo, qualora la parte ricorrente rinunci formalmente all'istanza cautelare proposta, il Collegio deve limitarsi a prendere atto della cessazione della materia del contendere sulla domanda incidentale di sospensione, disponendo la compensazione delle spese di lite relative alla sola fase cautelare.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati