Giurisprudenza e Prassi
PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E COMPENSAZIONE DELLE SPESE
TAR LOMBARDIA - BRESCIA Ordinanza
2025
In sede di giudizio amministrativo, qualora la parte ricorrente rinunci formalmente all'istanza cautelare proposta, il Collegio deve limitarsi a prendere atto della cessazione della materia del contendere sulla domanda incidentale di sospensione, disponendo la compensazione delle spese di lite relative alla sola fase cautelare.
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