Giurisprudenza e Prassi

INESISTENZA DEL DANNO DA RITARDO IN PRESENZA DI ATTI INIBITORI AUTONOMI NON IMPUGNATI

TAR ABRUZZO Sentenza 2026

In tema di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis della Legge n. 241/1990, è onere del ricorrente dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra il ritardo dell'amministrazione e il danno subito. La presenza di un provvedimento interdittivo e sanzionatorio non impugnato (nella specie, un ordine di ripristino emesso dalla Soprintendenza), che rende di per sé l'opera abusiva o irrealizzabile, costituisce un antecedente logico-giuridico dirimente che interrompe il nesso causale, rendendo irrilevante l'eventuale inerzia dell'ente locale nel concludere il procedimento di riesame dell'autorizzazione originaria.

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DANNO DA RITARDO: Il diritto dell'esecutore al risarcimento dei danni derivanti da un ritardo nella consegna dei lavori imputabile alla stazione appaltante. (Riferimento: Allegato II.14, Art. 3, comma 4)