ILLEGITTIMITÀ DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIMENTO NON GRAVE E NON IMPUTABILE ALL'APPALTATORE (108)
La risoluzione del contratto di appalto pubblico per inadempimento non è legittima se la prestazione residua ha un rilievo marginale nell'economia complessiva del contratto e se il ritardo non è imputabile all'appaltatore per la sopravvenienza di ordini dell'Autorità Giudiziaria (sequestro penale del cantiere).
"[...] l’inadempimento non può definirsi grave rispetto all’entità dei lavori già eseguiti, dal momento che la gran parte dei rifiuti era stata già smaltita nel corso dell’esecuzione del contratto; inoltre, è emerso anche che la mancata rimozione dei rifiuti residui non è dipesa da inerzia o mancata volontà da parte della convenuta, che si era invece attivata per procedere al completamento della rimozione, anche richiedendo ed ottenendo il dissequestro temporaneo; tuttavia, le operazioni erano inibite in una occasione dalla errata indicazione del codice rifiuto e in un’altra dal veto posto dal consulente della procura, ing. [...]
Per le ragioni sin qui esaminate, l’inadempimento non può definirsi né grave né imputabile all’appaltatore: invero, la giurisprudenza ha affermato testualmente: “In tema di appalto di opere pubbliche, la rilevanza dei ritardi dell'appaltatore ai fini della risoluzione del contratto, secondo la procedura prevista dall'art. 119 del d.P.R. n. 554 del 1999 (applicabile "ratione temporis"), dipende dal riscontro dei presupposti della gravità ed imputabilità, la cui valutazione deve essere operata non solo alla stregua di un criterio oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, ma anche di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti che possano, in relazione alla particolarità del caso concreto, incidere sul giudizio di gravità” (cfr. Cass. n. 20874/2021). L’applicazione di tali criteri di valutazione, pertanto, impedisce di considerare rilevante l’inadempimento ed anche di addebitarlo alla condotta dell’appaltatore."
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