Giurisprudenza e Prassi

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTI RECIPROCI E PREVALENZA DELLA MANCATA COOPERAZIONE DA PARTE DELLA P.A.

TRIBUNALE DI CATANZARO SENTENZA 2026

In ipotesi di reciproche istanze di risoluzione contrattuale, ai fini della pronuncia ex art. 1453 c.c., occorre procedere a una valutazione unitaria e comparativa degli inadempimenti che investa gli stessi nel rapporto di dipendenza causale e di proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto. Deve ritenersi prevalente l'inadempimento della Stazione Appaltante che ometta di garantire la disponibilità delle aree di intervento e non provveda alla nomina del coordinatore per la sicurezza, rendendo di fatto impossibile o illegittima la prosecuzione delle lavorazioni.

"Quanto alla valutazione ponderata degli inadempimenti esposti e riscontrati, deve dirsi che, a differenza di quanto esposto dal consulente tecnico, la valutazione di gravità degli inadempimenti è una valutazione tecnico giuridica che compete al giudice e non anche al consulente.

Pertanto, rispetto alle conclusioni sull’attribuibilità dell’inadempimento deve dirsi che, nella reciprocità degli addebiti positivamente accertati, risulta una prevalenza qualitativa rispetto all’oggetto del contratto dal momento che la provincia ha pregiudicato la realizzazione del sinallagma contrattuale;

Di conseguenza risulta acclarata la tardiva consegna dei lavori da parte della P.A. nonché la sospensione protratta degli stessi per motivazioni inerenti ad una personale negligenza nella movimentazione del materiale e non in costanza delle condizioni contemplate per legge o contrattualmente."

[...]

"L’omessa nomina del “coordinatore per l'esecuzione dei lavori” (CSE) costituisce un inadempimento contrattuale imputabile all’Amministrazione provinciale nella persona del Rup. Comporta la violazione della normativa in materia di tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al T.U. D.Lgs. n. 81/2008, ed in particolare dell’art. 90 (ripreso dall’art. 2.15 del capitolato speciale d’appalto) il quale demanda al committente o al responsabile dei lavori l’obbligo di nominare questa figura professionale nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea."

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)