Giurisprudenza e Prassi

ATTIVITA' DEL RUP: NON PUO' ESTENDERSI ALLA FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E ALL'ATTRIBUAZIONE DEI PUNTEGGI (31)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di procedure di affidamento di contratti pubblici, sussiste una netta separazione tra le funzioni istruttorie e di supporto del RUP e quelle valutative della Commissione giudicatrice. È legittimo l'annullamento in autotutela dell'intera procedura di gara qualora emerga che il RUP abbia indebitamente influenzato la Commissione, suggerendo punteggi o partecipando attivamente alla stesura dei verbali di valutazione tecnica, poiché tale condotta compromette l'autonomia dell'organo collegiale e la regolarità della gara. La legittimità di tale ritiro d'ufficio prescinde dall'esito del procedimento penale relativo ai medesimi fatti, rilevando l'oggettiva alterazione del processo decisionale amministrativo.

"...il potere di autotutela è stato correttamente esercitato dalla Rai in ragione della circostanza che il perimetro degli interventi del RUP, a prescindere dagli esiti penali, è risultato esteso alla fase di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi, attività di esclusiva competenza della Commissione" (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 7223/2025; id. sez. V, n. 2731/2025).

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