IL POTERE DI AUTOTUTELA DELL'ENTE NON È CONDIZIONATO DAL PARERE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: SPETTA AL RUP LA VERIFICA FINALE DELLA CONFORMITÀ DELLE OFFERTE AI REQUISITI MINIMI (70)
In sede di gara d'appalto, l'amministrazione non ha l'obbligo di riconvocare la Commissione giudicatrice per esercitare il potere di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione, essendo il RUP l'organo deputato alla cura del corretto svolgimento delle procedure. I requisiti minimi previsti dalla lex specialis devono essere garantiti dall'offerta tecnica principale; le proposte migliorative non possono supplire al mancato raggiungimento delle soglie minime di servizio, pena l'inammissibilità dell'offerta per non conformità ai documenti di gara.
Ai fini dell'escussione della garanzia provvisoria ex art. 106, d.lgs. n. 36/2023, la mancata stipula non è imputabile all'operatore economico qualora derivi da una tardiva rivalutazione della Stazione Appaltante su vizi dell'offerta che avrebbero dovuto comportare l'esclusione immediata.
"Ritiene il Collegio che, come ben chiarito dal T.a.r., la stazione appaltante non è tenuta a coinvolgere la Commissione in caso di annullamento dell’aggiudicazione, spettando esclusivamente alla stazione appaltante tale potere, né si può ritenere contraddittoria la complessiva condotta tenuta dall’amministrazione, che prima ha aggiudicato la gara a parte appellante e poi ha annullato l’aggiudicazione, in quanto il provvedimento di annullamento in autotutela, disciplinato dall’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990 ha proprio la funzione di consentire alla pubblica amministrazione di rivedere il proprio operato e di ritirare un provvedimento quando ritiene di averlo adottato in contrasto con il quadro normativo all’epoca vigente.
[...]
La giurisprudenza amministrativa consolidata, peraltro citata anche dal giudice di primo grado, ha precisato che in considerazione del ruolo e delle funzioni attribuite al Rup, la giurisprudenza ha in più di una occasione ribadito che la competenza della commissione giudicatrice in ordine alle offerte tecniche "non preclude in astratto che l'inidoneità sul piano tecnico dell'offerta possa essere valutata a posteriori dall'amministrazione", e "in questo giudizio l'amministrazione non è condizionata dalla valutazione svolta dalla commissione giudicatrice" (Cons. Stato, V, 27 novembre 2019, n. 8091).
Nonostante competa, dunque, alla commissione, in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie, l'attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico tale attività in ogni caso deve essere poi verificata e fatta propria dalla stazione appaltante nella persona del Rup, atteso che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, spetta a tale organo curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure, in quanto lo stesso continua ad operare anche dopo la nomina della commissione giudicatrice (cfr. Cons. Stato, V, 12 febbraio 2020, n. 1104)” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 10629 del 7 dicembre 2023)."
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