Giurisprudenza e Prassi
ACCESSO AGLI ATTI E VERIFICA SULLA FONDATEZZA DEL SEGRETO COMMERCIALE (53.5)
CONSIGLIO DI STATO Ordinanza
2024
In tema di accesso agli atti di gara, ai fini dell'esclusione della documentazione per la tutela del segreto tecnico o commerciale, non è sufficiente una generica opposizione del concorrente. L'operatore economico deve dichiarare, motivare e comprovare la presenza di informazioni sensibili; spetta alla stazione appaltante condurre un'istruttoria specifica sulla fondatezza e proporzionalità del diniego, acquisendo e valutando criticamente la documentazione proposta per giustificare l'oscuramento.
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