Giurisprudenza e Prassi

IL CONCORRENTE DEVE FORNIRE UNA "MOTIVATA E COMPROVATA DICHIARAZIONE" SULL'ESISTENZA DI SEGRETI TECNICI GIÀ IN GARA. L'OMISSIONE NON È SANABILE (35)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

L’onere di motivare e comprovare la sussistenza di segreti tecnici o commerciali in relazione a parti dell'offerta deve essere assolto dall'operatore economico integralmente e preventivamente in sede procedimentale, non essendo ammessa un'integrazione motivazionale o probatoria in sede giudiziale.

"[...] Né A. poteva argomentare solo in fase processuale le esigenze di oscuramento, dovendo l’istanza essere comprovata e motivata già in sede procedimentale, in vista della determinazione della stazione appaltate. Il rito superaccelerato presuppone proprio che tutte le ragioni e le relative comprove siano state oggetto di apprezzamento da parte della Stazione Appaltante e che il giudice debba effettuare un semplice vaglio della correttezza di detto apprezzamento e non sostituirsi alla stazione appaltate su un vaglio che la stessa non ha potuto effettuare, avendo riguardo ad una più approfondita motivazione e comprova.

Non pertinente è poi il richiamo all’Ordinanza della Corte di giustizia, Sezione Nona del 10 giugno 2025 (causa C-686/24), che ha riguardo alla necessità di bilanciamento delle esigenze difensive con la tutela dei segreti tecnici e commerciali, laddove nella presente fattispecie si verte sulla stessa sussistenza dei segreti tecnici e/o commerciali, il cui onere, in termini motivazionali e di comprova, incombe sull’offerente.

Ed invero la dichiarazione motivata e comprovata circa l’esistenza di un segreto commerciale, da parte del concorrente in una gara di appalto, deve fare riferimento agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico – industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, non potendo l’operatore limitarsi a una mera indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta (Consiglio di Stato, sezione V, 23 ottobre n. 8231 2025, secondo cui ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici, non è sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al know how del singolo concorrente, vale a dire l’insieme di conoscenze professionali, che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento, essendo necessario che sussista una informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore economico e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva; Corte di Giustizia UE, sez. IV, 17 novembre 2022, C-54/21; Cons. Stato, sez. III, 16 febbraio 2021, n. 1437)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)