Onere probatorio e limiti alla secretazione dell'offerta tecnica
In tema di accesso agli atti nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, l'operatore economico che si oppone alla divulgazione della propria offerta tecnica ha l'onere di dimostrare, con motivazione specifica e non tautologica, che le informazioni contenute costituiscono effettivi segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005. Tale prova deve evidenziare il valore economico strategico delle informazioni e le misure adottate per mantenerle segrete, non potendo la protezione estendersi a profili ordinari dell'organizzazione aziendale o a descrizioni generiche del servizio offerto.
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