Giurisprudenza e Prassi

SERVIZI DI RISCOSSIONE E DI ACCERTAMENTO: LIMITI ALL’ANALOGIA E LEGITTIMITÀ DELL'AFFIDAMENTO CON LOTTO UNICO (100)

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2026

In tema di requisiti di capacità tecnica e professionale, la nozione di "servizi analoghi" non può essere estesa fino a ricomprendere prestazioni che, pur afferenti allo stesso ciclo gestionale, presentano una diversità ontologica rispetto all'oggetto dell'appalto; l'attività di riscossione coattiva, infatti, si distingue nettamente dalle fasi di liquidazione e accertamento poiché queste ultime presuppongono una verifica del presupposto impositivo e della correttezza della dichiarazione non richiesta nella fase meramente esecutiva.

"[...] il Collegio ritiene, condividendo sul punto le argomentazioni della difesa comunale, che l’invocata analogia fra l’esperienza maturata dalla ricorrente (circoscritta al pregresso svolgimento del solo servizio di riscossione coattiva delle entrate) e il servizio posto a base di gara (che prevede non solo la riscossione coattiva di tutti tributi comunali, ma anche la liquidazione e l’accertamento dell'entrata in capo ai contribuenti, propedeutici alla riscossione coattiva e alla formazione del cd ruolo esattoriale) non sia ravvisabile.

L'attività di riscossione coattiva dell'entrata comunale, designando la procedura volta all’esecuzione forzata della relativa obbligazione (non spontaneamente adempiuta dal soggetto passivo), pur appartenendo al ciclo di gestione delle entrate comunali (cfr. d.lgs. n. 446/1997, legge n. 296/2006, d.P.R. n. 602/1973 e r.d. n. 639/1910) si distingue nettamente dalle fasi del procedimento che la precedono, trattandosi di attività logicamente e giuridicamente distinte (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 12 febbraio 2025, n. 3081).

La fase della riscossione, in cui il soggetto incaricato procede al recupero, mediante azioni esecutive, delle entrate già accertate dall’ente impositore attraverso l’emissione degli atti propedeutici, si pone a valle dell'accertamento, finalizzato alla formazione del titolo che accerta la debenza, che presuppone una complessa attività di verifica circa l'esistenza del presupposto impositivo, la correttezza della dichiarazione, l'omesso o l'insufficiente pagamento e che pertanto richiede (come ben evidenziato nella nota del 30 aprile 2026, di diniego di autotutela) il possesso di “un know how su tutti gli aspetti che afferiscono alla materia delle entrate comunali, in particolare e a titolo di esempio non esaustivo, la conoscenza delle fonti normative di ciascun tributo/entrata, le fattispecie impositive, la tariffe/aliquote applicabili, gli innumerevoli casi di riduzioni, esenzioni e agevolazioni varie ai fini della liquidazione del dovuto, la capacità di individuare le ipotesi di evasione/elusione dei tributi/entrate, la gestione - in qualità di soggetto responsabile del tributo/entrata - degli avvisi di accertamento esecutivi ai sensi della Legge n. 160/2019, la gestione del contenzioso relativo alla fase accertativa nonché delle procedure di raffreddamento dello stesso”.

Né rileva, diversamente da quanto ritenuto in ricorso, la posseduta iscrizione all’Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali, istituito presso il Ministero delle Finanze a mente del d.lgs. n. 446/1997 e del D.M. n. 101/2022, richiesta ai fini di integrare il distinto requisito di idoneità professionale e che, per stessa ammissione della ricorrente (cfr. memoria del 6 luglio 2026, pag. 10) non vale “di per sé sola [a dimostrare] il possesso del requisito di esperienza pregressa in due servizi analoghi: si tratta di un titolo abilitativo, non di una certificazione di esperienza”, trattandosi peraltro, come pure esplicitato in ricorso, di “un Albo unico al quale possono iscriversi i soggetti che esercitano tutte, qualcuna o soltanto una fra le attività di gestione dell’accertamento e della riscossione”.

[...]

Neppure è dato riscontrare alcuna ambiguità nella prescrizione capitolare [...], atteso che - in disparte l’utilizzo della congiunzione “e” - la valutazione di analogia non può che essere compiuta riguardo al complesso delle prestazioni oggetto del servizio da affidare."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)