PREMIO PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE: NON E' SPENDIBILE COME SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA EFFETTIVAMENTE ESPLETATO (100)
Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica in una gara d’appalto, la partecipazione a concorsi di progettazione, conclusasi con il conseguimento di un premio per "proposta meritevole", non può essere equiparata all'espletamento di "servizi di ingegneria e architettura" (progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva o direzione lavori). Tale attività ideativa non costituisce esecuzione di un incarico professionale nell'ambito di un rapporto contrattuale e non è dunque spendibile qualora la lex specialis richieda servizi effettivamente eseguiti e certificati dal committente.
"La stessa formulazione della clausola del disciplinare parla ripetutamente di servizi “espletati” e richiede che i progettisti abbiano “eseguito, a pena di esclusione, servizi di ingegneria e di architettura” (relativi alla progettazione preliminare o FTE, definitiva od esecutiva, esclusi i livelli progettuali inferiori, ovvero alla direzione dei lavori)”.
La clausola, pertanto, evoca attività professionali concretamente svolte nell’ambito di un incarico tecnico avente ad oggetto uno dei livelli progettuali dei lavori pubblici previsti dall’ordinamento oppure la direzione dei lavori, mentre non si riferisce ad attività ideative o concorsuali, cioè alla mera partecipazione a procedure concorsuali finalizzate all’individuazione della migliore proposta progettuale.
Dalla documentazione versata in atti emerge, invece, che le esperienze professionali relative al Comune [...] e alla Regione [...], valorizzate dall’aggiudicataria ai fini della qualificazione dei progettisti indicati e da questi dichiarate quali prestazioni di progettazione di fattibilità tecnico-economica, sono consistite, in realtà, nella partecipazione dei medesimi professionisti a concorsi di progettazione indetti ai sensi dell’art. 152 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e si sono concluse con il conseguimento del secondo posto e con l’attribuzione del relativo premio.
[...]
Ne consegue che le predette esperienze non possono essere utilmente ricondotte ai “servizi di ingegneria e di architettura” nei termini richiesti [...]"
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