SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA: L'ALTERNATIVA TRA POLIZZA ASSICURATIVA E FATTURATO GLOBALE COME REQUISITO ECONOMICO E' UNA FACOLTÀ DELL'OE, CHE L'ENTE NON PUÒ LIMITARE O ESCLUDERE (II.12)
In tema di requisiti di capacità economico-finanziaria per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, l’art. 40, co. 1-bis, dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 pone la copertura assicurativa e il fatturato globale in rapporto di alternatività, rimettendo la scelta della modalità di dimostrazione alla discrezionalità dell’operatore economico. Ne consegue che la stazione appaltante non può legittimamente imporre l’una modalità escludendo l’altra, né può addivenire a tale risultato in via interpretativa tramite chiarimenti resi nel corso della procedura, essendo questi inidonei a introdurre restrizioni non previste dalla norma imperativa.
"L’art. 40, co. 1 – bis dell’Allegato II.12 citato, applicabile ratione temporis, dispone che: “Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico – finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell’importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell’appalto”.
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La locuzione indica una precisa volontà del legislatore di semplificare i requisiti per questa tipologia di servizi, introducendo una alternatività tra copertura assicurativa e fatturato globale quale modalità di dimostrazione dei requisiti economico – finanziari per la partecipazione alle gare di servizi di ingegneria e architettura.
Ne consegue che appare evidente che il riferimento alla polizza alternativa non può che essere intesa come alternativa al requisito del fatturato globale.
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In definitiva, la semplice lettura della disposizione rende evidente che non si esclude che l’operatore economico possa avvalersi, quale requisito economico finanziario ai fini partecipativi, del “fatturato globale” minimo, anche in considerazione dell’art. 1, comma 3, del medesimo Allegato II.12 del Codice, secondo cui “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti” dallo stesso d.lgs. n. 36 del 2023.
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in ogni caso: “la stazione appaltante non può con chiarimenti o interpretazioni, modificare la portata delle norme imperative o introdurre restrizioni non previste dalla legge” (Cons. Stato, n. 795 del 2026)."
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