LA DEFINIZIONE DELL'AMBIENTE INFRASTRUTTURALE DI ESECUZIONE RIENTRA NELLA DISCREZIONALITA' DELLA S.A.
Non viola il principio di neutralità tecnologica ex art. 19 del D.Lgs. 36/2023 la clausola di capitolato che impone l'erogazione dei servizi software tramite container all'interno di un'infrastruttura cluster "Kubernetes" aziendale, laddove tale prescrizione non vincoli l'operatore a specifici linguaggi di programmazione o soluzioni proprietarie, ma identifichi esclusivamente l'ambiente operativo di esercizio funzionale alla sicurezza e alla responsabilità dell'Ente.
"L’individuazione dei fabbisogni e la conseguente predisposizione della legge di gara costituiscono oggetto delle scelte discrezionali della Stazione appaltante. Tale scelta è sindacabile dall'Autorità solo laddove risulti manifestamente illogica o irragionevole [...] Inconferente è, pertanto, il richiamo al principio della neutralità tecnologica, nonché a quello di equivalenza tecnica, in quanto nella identificazione dei propri fabbisogni la Stazione appaltante si è limitata ad identificare l'ambiente operativo di esercizio" (cfr. Delibera ANAC n. 505/2023).
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