DIMOSTRAZIONE DEL "SERVIZIO DI PUNTA" E RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE DISPOSTO D'UFFICIO
In tema di requisiti di capacità tecnica, la previsione di un "servizio di punta" risponde alla ratio di selezionare operatori che abbiano già gestito un servizio unitariamente considerato e strutturalmente assimilabile a quello da affidare; pertanto, la richiesta di "almeno n. 1 servizio" di importo minimo non può essere soddisfatta mediante il frazionamento o la sommatoria di una pluralità di servizi autonomi di limitata consistenza economica.
Qualora la sentenza di annullamento dell'aggiudicazione intervenga in una fase avanzata dell'esecuzione del contratto, il bilanciamento degli interessi ex art. 122 c.p.a. può condurre al rigetto della domanda di subentro a favore della stabilità del servizio educativo; in tale ipotesi, il giudice amministrativo ha il potere-dovere di disporre d'ufficio il risarcimento per equivalente monetario, in quanto la tutela ex art. 124 c.p.a. integra un'unica complessiva funzione risarcitoria che include implicitamente il ristoro per equivalente come minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica.
"La formulazione letterale della previsione depone dunque nel senso della configurazione di un vero e proprio requisito di punta, volto a selezionare operatori che abbiano già maturato una significativa esperienza nella gestione di un servizio comparabile, per oggetto e dimensioni economiche, a quello posto in gara.
Tale approdo ermeneutico trova conferma anche sul piano teleologico. La ratio della previsione è infatti quella di assicurare che il concorrente abbia già dimostrato, in concreto, adeguate capacità organizzative, gestionali ed economiche nell’esecuzione di un servizio unitariamente considerato e strutturalmente assimilabile a quello da affidare. Diversamente opinando, e dunque consentendo il soddisfacimento del requisito mediante la sommatoria di una pluralità di servizi autonomi e di limitata consistenza economica, si finirebbe per svuotare la clausola della sua effettiva funzione selettiva, privandola dell’idoneità a verificare l’esperienza qualificata richiesta dalla legge di gara.
Tale interpretazione trova avallo nella giurisprudenza amministrativa [...]. In particolare, il Consiglio di Stato ha recentemente affermato, in caso simile a quello in esame, che, laddove la legge di gara richieda l’esecuzione di “almeno un servizio” analogo e di importo minimo pari a quello posto a base d’asta, il requisito deve essere inteso quale “servizio di punta”, non suscettibile di essere soddisfatto mediante il frazionamento o la sommatoria di una pluralità di servizi autonomi (Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2025, n. 2894). In termini analoghi si è espresso anche questo Tribunale, rilevando che tale requisito assolve alla funzione di verificare la capacità del concorrente di eseguire un servizio avente caratteristiche tecniche ed economiche comparabili a quelle dell’appalto da affidare (TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1335/2025)."
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"[...] così come ai sensi dell'art. 2058 c.c. il giudice può sostituire d'ufficio la tutela per equivalente a quella specifica (cfr. tra le tante Cass. civ. n. 17264/2025, alla cui stregua: "In caso di domanda di risarcimento in forma specifica, è implicitamente inclusa anche la domanda di risarcimento per equivalente, costituendo quest'ultima un minus rispetto alla prima. Pertanto, il giudice del merito può disporre il risarcimento per equivalente d'ufficio, senza violare il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato".), allo stesso modo l'impossibilità di accordare il subentro non può precludere il riconoscimento del risarcimento per equivalente previsto dall'art. 124 c.p.a., senza necessità di una autonoma domanda in tal senso."
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