Giurisprudenza e Prassi
INAPPLICABILITÀ DELLA SUDDIVISIONE IN LOTTI CON MOTIVAZIONE RAFFORZATA NEI SETTORI SPECIALI (141.5)
TAR LAZIO Sentenza
2025
Ai sensi dell'art. 141, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti operanti nei settori speciali possono decidere di non suddividere l'appalto in lotti senza l'obbligo di una motivazione aggravata, dovendo tale scelta essere funzionale e asservita prioritariamente alle esigenze del settore speciale di riferimento piuttosto che a quelle di accesso al mercato delle piccole e medie imprese.
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