Giurisprudenza e Prassi

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE NEI SETTORI SPECIALI: LEGITTIMA LA SOSPENSIONE DELL'OPERATORE PER OMESSA COMUNICAZIONE DI FATTI PENALMENTE RILEVANTI (168)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

In tema di sistemi di qualificazione istituiti da enti aggiudicatori nei settori speciali, l'omissione dichiarativa di eventi potenzialmente incidenti sulla moralità professionale dell'operatore economico rileva quale base giuridica per l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione. L'obbligo di informazione non è limitato ai soli fatti che comportano l'esclusione automatica, ma si estende a ogni circostanza idonea a incidere sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante. Ne consegue che la reticenza informativa su procedimenti penali per turbativa d'asta, di cui l'organo amministrativo dell'impresa abbia avuto conoscenza, giustifica la sospensione della qualifica in quanto condotta autonoma e sintomatica della inaffidabilità dell'operatore.

"L’omissione dichiarativa di eventi riconducibili ai requisiti di ordine generale […] rileva nell’ambito della Normativa di settore quale base giuridico/fattuale di un provvedimento cautelare (la sospensione) che incide con effetti limitati nel tempo sulla qualificazione degli operatori economici" (cfr. TAR Lazio, n. 4961/2023 e n. 765/2026). "L’omissione dell’obbligo informativo è stata legittimamente assunta […] a fondamento del provvedimento di sospensione, venendo in considerazione […] la rottura del rapporto di fiducia con la stazione appaltante per aver omesso informazioni rilevanti".

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QUALIFICAZIONE: Sistema, gestito dall'ANAC, per attestare la capacità delle stazioni appaltanti di gestire direttamente procedure di affidamento di un determinato importo, basato su requisiti di organizzazione, esperienza e competenza. (Riferimento: Art. 63 e Alleg...
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