Illegittimità del silenzio sull'istanza di scorrimento delle graduatorie degli idonei
In presenza di una formale istanza volta allo scorrimento di graduatorie di idonei ancora efficaci, la Pubblica Amministrazione è tenuta ex art. 2 della L. n. 241/1990 a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, non potendo rimanere inerte neppure qualora ritenga la domanda inammissibile o infondata; il silenzio-inadempimento non può essere giustificato dall'ampia discrezionalità dell'ente nella copertura dei posti vacanti, atteso che l'obbligo di provvedere attiene al piano della doverosità dell'azione amministrativa e non al contenuto del provvedimento finale.
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