INAMMISSIBILITA' DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER INCONGRUENZE INSANABILI TRA OFFERTA ECONOMICA E PEF (101)
È legittimo il provvedimento di esclusione dell’operatore economico qualora sussista un disallineamento insanabile tra l'offerta economica e il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo a elementi essenziali quali il canone concessorio. Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, il soccorso istruttorio è precluso qualora il chiarimento richiesto non si limiti a interpretare l'offerta, ma comporti una rettifica o una modifica della stessa, non essendo consentito alla Stazione Appaltante sopperire alle incertezze derivanti dalla violazione del principio di autoresponsabilità del concorrente.
"Per espressa previsione dell’art. 101 d.lgs. 36/2023, la sanatoria di omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione non può riguardare la «documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica» (co. 1) e gli eventuali chiarimenti richiesti dalla Stazione appaltante ai concorrenti «non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica» (co. 3) [...] allorquando la documentazione di gara lasci obiettivi margini di ambiguità sul reale contenuto della volontà negoziale del concorrente, il soccorso istruttorio non può sopperire alle incertezze dell’offerta tecnica o economica, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti".
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