Giurisprudenza e Prassi

PERENTORIETÀ DEL TERMINE PER SOCCORSO ISTRUTTORIO INTEGRATIVO (101)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, il termine fissato dalla stazione appaltante per l'integrazione della documentazione amministrativa o dei requisiti di partecipazione nell'ambito del soccorso istruttorio ha natura perentoria, con la conseguenza che il suo superamento comporta l'esclusione del concorrente, senza che i principi del risultato e della fiducia possano giustificare una sanatoria tardiva.

"[...] il soccorso istruttorio in esame è riconducibile all’art. 101, comma 1, lett. a), primo periodo, d.lgs. n. 36 del 2023, ai sensi del quale, salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica (cd. soccorso integrativo).

Ai sensi dell’art. 101, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023, immediatamente successivo ed inequivocabilmente collegato al precedente comma 1, l'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara. La natura perentoria del termine assegnato, ai fini del soccorso istruttorio cd. integrativo o sanante, deriva dalla legge ed è, peraltro, ribadita dall’art. 17.2 del disciplinare, per cui non è nella disponibilità della pubblica amministrazione, come, del resto, ritenuto dallo stesso giudice di primo grado (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 2025, n. 1985, secondo cui il termine per l'integrazione della documentazione, a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, ha natura perentoria, allo scopo di assicurare un’istruttoria veloce, preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell'ammissibilità della domanda).

Nella sentenza impugnata si è, tuttavia, erroneamente ed immotivatamente ricondotto il soccorso istruttorio attivato all’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023, ai sensi del quale la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato, nonostante, nel caso di specie, la stazione appaltante non abbia chiesto alcun chiarimento sul contenuto dell’offerta o dei relativi allegati, avendo piuttosto evidenziato la necessità di una integrazione documentale ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti speciali."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)