Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMA LA SOSPENSIONE DELL'AFFIDAMENTO IN PENDENZA DI APPELLO PER EVITARE PREGIUDIZI ERARIALI
TAR PUGLIA Ordinanza
2025
Risulta immune da vizi di irragionevolezza il provvedimento di sospensione dell'esecutività di un affidamento adottato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 21-quater della L. 241/1990, laddove la pendenza di un giudizio di appello e la presenza di una sentenza del Consiglio di Stato su un lotto analogo della stessa gara pongano in dubbio la stabilità del titolo di affidamento, giustificando la sospensione in attesa della definizione del merito per evitare potenziali richieste risarcitorie.
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