CLAUSOLA CHE ONERA L'APPALTATORE A DIFFIDARE LA SA ALLA RIPRESA DEI LAVORI COSTITUISCE CONDIZIONE NECESSARIA PER CONFIGURARE UN RITARDO COLPEVOLE DELLA PA
In presenza di una clausola del Capitolato Speciale d’Appalto che onera l'esecutore di diffidare per iscritto la stazione appaltante alla ripresa dei lavori per illegittima sospensione, l’invio di tale diffida segna il momento a partire dal quale può configurarsi una responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione, dovendosi presumere tollerata dall’appaltatore la protrazione della sospensione antecedente alla diffida medesima.
"[...] la clausola di cui al [...] capitolato speciale d’appalto [...] ed, in particolare, il riferimento in esso contenuto ad una “diffida” a riprendere i lavori quale “condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori” al fine di “far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione”, tanto alla luce di un criterio di interpretazione letterale quanto alla luce di un criterio di interpretazione logica, non può che interpretarsi nel senso che le parti, nella loro libera determinazione negoziale, hanno inteso dare rilevanza, ai fini dell’eventuale futura responsabilità della stazione appaltante, al solo tempo di protrazione della sospensione dei lavori successivo alla diffida dell’appaltatore a riprendere i lavori stessi, considerando il tempo antecedente a tale iniziativa come oggetto di sostanziale tolleranza da parte dell’appaltatore medesimo."
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