Sospensione del processo per pregiudizialità e natura del termine comunicazioni
Non ricorre un'ipotesi di sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. qualora la causa pregiudicante sia stata definita in primo grado con sentenza non passata in giudicato, prevalendo le esigenze di economia processuale e concentrazione dei giudizi. In materia di appalti, la tardività della comunicazione dell'aggiudicazione rispetto al termine di legge non inficia la validità del provvedimento finale, trattandosi di un adempimento successivo ed esterno alla formazione dell'atto, volto esclusivamente a garantire la tempestiva tutela giurisdizionale dei concorrenti.
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