Giurisprudenza e Prassi

LA CARENZA (PER LIMITI DI IMPORTO) DEL POTERE RAPPRESENTATIVO DEL SOTTOSCRITTORE DELL'OFFERTA E' UNA IRREGOLARITÀ SANABILE CON EFFICACIA RETROATTIVA (101)

TAR TOSCANA FI SENTENZA 2026

Il difetto di rappresentanza del concorrente, munito di una procura che legittima alla partecipazione a gare di importo inferiore a quello oggetto di procedura, non comporta nullità o inesistenza della domanda, ma costituisce una mera irregolarità sanabile ex post, anche attraverso l'istituto del soccorso istruttorio, senza che possa con ciò ritenersi eluso il termine perentorio per la presentazione dell’offerta. Qualora il bando presenti un'incertezza testuale nell'individuazione del triennio di riferimento per i requisiti di capacità (conflitto tra indicazione temporale e anni solari tra parentesi), deve prevalere l'interpretazione ispirata al principio del favor partecipationis.

"Va invero precisato, al riguardo, che il difetto di rappresentanza del concorrente, munito di una procura che legittima alla partecipazione a gare di importo inferiore, non comporta nullità o inesistenza della domanda stessa, né incide in alcun modo sul contenuto dell’offerta, ma costituisce una mera irregolarità della domanda di partecipazione, sanabile ex post, anche attraverso l’istituto del soccorso istruttorio (cfr. sul tema T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 9 dicembre 2025, n. 4025), senza che possa con ciò ritenersi eluso il termine perentorio per la presentazione dell’offerta, stabilito nella lex specialis, o altrimenti violato il principio di par condicio tra concorrenti."

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