SPECIFICHE TECNICHE DIFFORMI: LA VALUTAZIONE DI EQUIVALENZA PUÒ ESSERE EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE ANCHE IN FORMA IMPLICITA (79)
L'offerta di un bene avente caratteristiche tecniche o dimensionali diverse da quelle previste dalla lex specialis non configura un'ipotesi di aliud pro alio qualora le prescrizioni del capitolato abbiano natura indicativa e non di requisito minimo essenziale. In tali casi, trova applicazione il principio di equivalenza.
"Il tema che viene in emersione è quello del principio di equivalenza, che attribuisce la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, e risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà di iniziativa economica, e dall’altro, al principio eurounitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità; l’equivalenza presuppone, quindi, la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte; ne deriva, sul piano applicativo, che, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica comunque soddisfatte (in termini Cons. Stato, III, 13 marzo 2025, n. 2066; III, 12 novembre 2025, n. 8840).
L’equivalenza presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto con le specifiche tecniche, sulla base di un criterio di conformità sostanziale e funzionale delle soluzioni tecniche offerte.
[...] appare condivisibile l’assunto del primo giudice secondo cui «la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto a quanto previsto dalla lex specialis».
Invero, fermo restando che è onere dell’offerente in una gara per l’appalto di fornitura indicare l’equivalenza funzionale dei prodotti (Cons. Stato, III, 20 ottobre 2025, n. 8094), esplicitando cioè le caratteristiche di quello offerto rispetto alle prescrizioni della lex specialis, deve ritenersi che il principio di equivalenza, come già osservato di derivazione europea, ha un carattere etero-integrativo, idoneo a trovare applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o dalla domanda del concorrente.
Il limite all’operatività del principio di equivalenza si ha solo allorché l’offerta abbia ad oggetto un bene che non rispetta le caratteristiche tecniche obbligatorie previste dalla legge di gara, risolvendosi in un inammissibile aliud pro alio."
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