Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILITÀ DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER SANARE LA DICHIARAZIONE "NEGATIVA" NEL DGUE SUL SUBAPPALTO NECESSARIO (101)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Il soccorso istruttorio non può essere attivato per sopperire alla mancata dichiarazione della volontà di ricorrere al subappalto c.d. necessario qualora il concorrente abbia espressamente negato tale intendimento in sede di DGUE, non essendo tale irregolarità riconducibile a un mero errore materiale o refuso.

"[..] risulta pertinente e coerente rispetto alla fattispecie in esame la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che ha affermato il principio per cui “il soccorso istruttorio non può essere utilizzato né per modificare l’originaria proposta (Cons. Stato, Sez. III, 18 luglio 2017, n.3541) né per sopperire all’assenza della dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario (tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 29 dicembre 2022, n. 11596)” (Cons. Stato, V, 22 dicembre 2025, n. 10162; 29 dicembre 2022, n. 11596 e richiami ivi; cfr. sul tema, di recente, anche Cons. Stato, V, 29 agosto 2025, n. 7134; nonché Id., III, 31 marzo 2026, n. 2635 e richiami ivi).

In tale contesto, la giurisprudenza ha anche chiarito espressamente che “La dichiarazione negativa di subappalto non può ritenersi ambigua o incompleta, in quanto nell’originario D.G.U.E. non vi è alcun riferimento ad alcun tipo di subappalto”, di guisa che “l’irregolarità documentale nella compilazione del D.G.U.E. non può essere considerata un mero errore materiale né un mero refuso, e rappresenta un vizio dell’aggiudicazione, atteso che espressamente [il concorrente aggiudicatario aveva] dichiarato di non voler ricorrere al subappalto necessario” (Cons. Stato, V, 7 gennaio 2026, n. 99)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)