NATURA ATECNICA DEL SUBENTRO E LIMITAZIONE ALLE PRESTAZIONI RESIDUE
Il subentro nel contratto derivante dall'annullamento dell'aggiudicazione ha natura atecnica e non successoria, obbligando la stazione appaltante alla stipula di un nuovo contratto per le sole prestazioni residue. Ai fini della tutela della par condicio, il subentrante non può conseguire un beneficio economico maggiore rispetto a quello derivante dalla propria offerta originaria, con la conseguenza che restano escluse dal subentro le lavorazioni già eseguite. Le domande di indennizzo per le prestazioni già effettuate costituiscono domande nuove inammissibili nel giudizio di ottemperanza.
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