SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI APPALTO E PROVA DEL CREDITO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Il conferimento di un'impresa individuale in una società di persone non è soggetto alla disciplina della trasformazione eterogenea ex art. 2498 c.c., bensì configura una cessione d'azienda che determina la successione automatica della società nei rapporti passivi dell'alienante. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a canoni d'appalto, la Stazione Appaltante non può procedere a una quantificazione unilaterale del credito basata su parametri difformi da quelli convenzionali in assenza di prova documentale di accordi modificativi.
"Poiché il fenomeno traslativo del conferimento di un’azienda individuale in una società non è soggetto alla disciplina dell’art. 2498 c.c. che concerne esclusivamente il caso di trasformazione di una società di un tipo ad un altro con passaggio “ ipso iure” dalla prima alla seconda di diritti ed obblighi- in conseguenza di ciò l’alienante non è liberato dai debiti inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, salvo che non risulti il consenso dei creditori ( Cass. Civ. n. 17425/2019), pertanto il subentro della SNC nei rapporti attivi e passivi della ditta individuale ha realizzato la continuità aziendale per cui nata dal conferimento è subentrata automaticamente nei rapporti attivi (crediti, contratti in corso) e, soprattutto, in quelli passivi (debiti verso fornitori, banche, ecc.) dell'impresa preesistente, con la connessa responsabilità personale dei soci tra cui la responsabilità personale del socio titolare originario per le obbligazioni sorte quando l’attività era una ditta individuale.
[...]
L’opposizione è invece fondata in ordine al quantum atteso che a fronte della previsione contrattuale... [l'ente] non ha provato che sia stato concordato un diverso maggiore numero di lampade né un diverso maggiore aggio unitario"."
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