Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA LA CLAUSOLA DEL DISCIPLINARE CHE IMPONE LA PRODUZIONE DEL LISTINO UFFICIALE DEPOSITATO IN CCIAA QUALE PARTE INTEGRANTE DELL'OFFERTA ECONOMICA (10)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2026

Non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione la previsione della lex specialis che richiede la produzione del listino ufficiale dei prodotti depositato presso la CCIAA, trattandosi di elemento necessario per la verifica della congruità dell'offerta economica e non di un mero adempimento formale. L'omessa allegazione di tale documento non è suscettibile di soccorso istruttorio, attenendo a un elemento essenziale dell'offerta.

"Il ricorso è inammissibile.

Parte ricorrente, invero, agisce per la nullità - in quanto in contrasto l’art. 10, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 marzo 2023, n. 36 - della disposizione di cui all’art. 15 del disciplinare di gara nella parte in cui richiede ai concorrenti, a pena di esclusione, la produzione all’interno della documentazione che compone l’offerta economica del «listino ufficiale dei prodotti depositato presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato».

Tuttavia sono spirati i termini decadenziali per la proposizione della relativa domanda.

Invero l’azione di nullità avverso i provvedimenti amministrativi soggiace al termine decadenziale di 180 giorni dalla conoscenza dell’atto. In materia di appalti, stante il combinato disposto del citato articolo con il successivo art. 120 c.p.a., tale termine è dimidiato (anche) con riferimento agli atti introduttivi, di talché l’azione di annullamento avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione dell’atto di cui si chiede accertarsi la nullità.

Nel caso di specie il bando è stato pubblicato in data 16 settembre 2025 e successivamente integrato (anche se la predetta integrazione non ha riguardato la disposizione impugnata) il 10 dicembre 2025.

Il ricorso, tuttavia, è stato notificato in data 10.04.2026, ben oltre il termine di 90 giorni decorrente dalla pubblicazione della disposizione contestata."

***

"La tassatività delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 non si riverbera su ogni aspetto della disciplina di gara, principiando dai requisiti di ordine speciale (Consiglio di Stato sez. V, 13.08.2024, n. 7113)"; "Non si tratta, dunque, di un mero onere di allegazione ai fini di ammissione, ma di un elemento che la Stazione appaltante ha ritenuto di inserire al fine della verifica della congruità dei prezzi, di talché concerne la stessa struttura dell’offerta economica"; "Trattandosi di un elemento dell’offerta, inoltre, la Stazione appaltante non avrebbe neanche potuto ammettere il ricorrente al soccorso istruttorio, pena la violazione del principio della par condicio competitorum".




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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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