Giurisprudenza e Prassi

TERMINE DI VINCOLATIVITA' DELL'OFFERTA: E' POSTO ESCLUSIVAMENTE A FAVORE DELL'OFFERENTE (32.4)

TAR ABRUZZO AQ SENTENZA 2025

L’articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, dispone che “L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.”

Il termine di vincolatività dell’offerta è posto esclusivamente a favore dell’offerente, al quale è concessa la facoltà di ritirare l’offerta alla sua scadenza, anche se non sia ancora intervenuto il provvedimento di aggiudicazione: la ratio del predetto termine è, infatti, quella di scongiurare il rischio che l’operatore economico che partecipa ad una procedura di gara sia costretto a mantenere ferma la propria offerta per un tempo indeterminato, eccedente il periodo di presumibile durata della gara.

Non può, pertanto, ritenersi illegittima l’aggiudicazione di una procedura di gara disposta successivamente alla scadenza del termine di vincolatività delle offerte, dal momento che il suo decorso, in assenza di un’univoca manifestazione di volontà da parte degli interessati, non è idoneo ad incidere né sulla validità né sull’efficacia delle offerte (Consiglio di Stato, sezione III, 13 novembre 2020, n. 6989; sezione V, 17 giugno 2019, n. 4050).

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