INOPERATIVITÀ DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE PER ATTI VINCOLATI E RIGORE DEI TERMINI
L'obbligo di astensione del pubblico funzionario in situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, non opera in relazione ad attività meramente certificative o ad atti vincolati, la cui validità non può essere inficiata da profili soggettivi del dipendente. In materia elettorale, il termine per la presentazione delle liste è perentorio e il ritardo è giustificabile solo se lieve, se i presentatori sono già all'interno della casa comunale e se dovuto a ragioni eccezionali e imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati.
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