Giurisprudenza e Prassi

CAUSE DI ESCLUSIONE – UNICO CENTRO DECISIONALE – VALUTAZIONE DEGLI INDIZI E ONERE PROBATORIO – PRESUPPOSTI (95.1.d)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza 2026

In tema di esclusione dalla procedura di gara per l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale, non dev’essere provato che l’accordo abbia effettivamente alterato la procedura; è sufficiente la sua idoneità a compromettere l’autonomia e la segretezza delle offerte.

Tuttavia, devono emergere elementi gravi, precisi e concordanti dai quali possa inferirsi, nella specifica gara, l’esistenza di un accordo tra i concorrenti. Pertanto, non basta la mera possibilità di un reciproco condizionamento, desunta da una relazione, anche qualificata, tra le imprese: serve verificare l’esistenza di un "unico centro decisionale" da effettuare ab externo e cioè sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società, ovvero, ove per tale via non si pervenga a conclusione positiva, mediante un attento esame del contenuto delle offerte dal quale si possa evincere l’esistenza dell’unicità soggettiva sostanziale.

Al fine di provare tale collegamento, le situazioni di collegamento sostanziale, per integrare uno tra i "rilevanti indizi" dell’unicità del centro decisionale, debbano essere connotate, da un lato, da concretezza e attualità, dall’altro, dalla possibilità effettiva per le persone fisiche, per mezzo delle quali si ritenga instaurato il collegamento, di orientare le decisioni dell’impresa con rilevanza esterna.

Infine, il giudizio deve essere formulato in base a una valutazione complessiva degli indizi, senza esaminarli in modo atomistico. Ciò comporta che la conclusione inferenziale debba confrontarsi con le spiegazioni alternative e con gli elementi di segno contrario ricavabili dagli atti di gara (nel caso di specie, la mera comune adesione a una rete-contratto, un pregresso rapporto professionale e l'ordinaria messa a disposizione di un laboratorio analisi non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare l'unicità del centro decisionale in assenza di convergenze testuali, grafiche o economiche nelle offerte).

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